Il MASE chiarisce sugli adempimenti necessari nel caso in cui l’attestato APE sia scaduto e il contratto di locazione sia stato rinnovato tacitamente
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) stabilisce che, anche in caso di rinnovo tacito di un contratto di locazione abitativa, l’attestato APE scaduto deve essere obbligatoriamente aggiornato. Questa decisione è stata presa in risposta all’interpello n. 30213/2025, in cui il Ministero ha chiarito l’applicazione dell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005.
In particolare, la regione Liguria aveva sollevato la questione, chiedendo se il rinnovo tacito del contratto – ovvero la sua prosecuzione automatica in assenza di disdetta – fosse soggetto agli stessi obblighi di legge in materia di prestazione energetica. Pertanto, il Ministero, conferma anche il rinnovo tacito è da considerarsi una nuova locazione e, deve essere soggetto agli obblighi previsti dalla legge. Questa interpretazione è supportata anche dalla recente Direttiva “Case Green”, che sottolinea l’importanza dell’attestato APE in qualsiasi transazione immobiliare.
Che cosa dice la norma
Nello specifico, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ribadisce l’importanza dell’efficienza energetica, sottolineando che l’attestato APE è obbligatorio per i contratti di compravendita e locazione e ha una validità di 10 anni. Non è possibile prorogare automaticamente la validità dell’APE nei rinnovi taciti dei contratti.
Anche se il contratto di affitto viene rinnovato automaticamente, si considera una nuova locazione e pertanto devono essere rispettate tutte le norme sulla trasparenza energetica. Ciò significa che, allo scadere dei 10 anni, l’APE decade anche se il rapporto contrattuale prosegue senza modifiche formali. Infine, il Ministero avverte inoltre che non rinnovare l’APE comporterebbe l’elusione degli obblighi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici nel settore residenziale, con il rischio di sanzioni.
Il contesto normativo e l’Unione Europea
Questa risposta si colloca nel contesto più ampio delle politiche europee per l’efficienza energetica, in particolare nella scia della nuova Direttiva EPBD IV sulla prestazione energetica degli edifici, nota come “Case Green”. Questa direttiva chiarisce espressamente che l’attestato di prestazione energetica deve essere fornito al locatario anche in caso di rinnovo del contratto di locazione, sia esso esplicito o tacito.
Lagestione fra proprietari e inquilini
Il chiarimento ministeriale ha un impatto diretto sugli operatori del mercato immobiliare, sia pubblici che privati. Per i locatori, ciò significa dover monitorare attentamente le scadenze dell’APE e rinnovarlo in tempo utile, anche in caso di rinnovo tacito del contratto. Per gli affittuari, invece, rappresenta una garanzia di ricevere informazioni aggiornate sull’efficienza energetica dell’immobile. Inoltre, è importante considerare il rischio di sanzioni in caso di mancata presentazione di un APE valido.