Iter Milano
  • Azienda
    • Storia
    • Certificazioni
    • Progetti
  • Servizi
  • Iter for social
  • Lavora con noi
  • News
  • Contatti
31 Gennaio 2026 da Iter

Case green e GWP: le regole UE per l’edilizia

Case green e GWP: le regole UE per l’edilizia
31 Gennaio 2026 da Iter

La Commissione Europea ha introdotto un nuovo regolamento (C/2025/8723) che rende obbligatorio il calcolo del Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) per l’intero ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione.

La misura si basa sulla revisione della Direttiva EPBD (2024/1275), con l’obiettivo di standardizzare la metodologia di calcolo del GWP tra i paesi membri, trasformandolo da parametro facoltativo a requisito normativo. Il focus è promuovere l’adozione di un approccio basato sull’analisi del ciclo di vita (LCA) per definire i nuovi standard costruttivi europei.

Il GWP del ciclo di vita

Il GWP non si limita a valutare il consumo energetico di un edificio, ma quantifica il suo contributo alle emissioni di gas serra lungo tutta la sua esistenza. Le nuove costruzioni, pur rappresentando solo l’1% della superficie totale, sono responsabili di circa il 18% delle emissioni totali del settore edilizio. Inoltre, il settore delle costruzioni e demolizioni genera il 40% dei rifiuti complessivi nell’UE. Integrare il calcolo del GWP è quindi fondamentale per la decarbonizzazione del settore.

Componenti del calcolo GWP

Il calcolo del GWP include due tipi principali di emissioni:

  • Emissioni operative: derivanti dal consumo energetico per riscaldamento, raffrescamento e funzionamento dell’edificio.
  • Emissioni incorporate (Embodied Carbon): associate alla produzione e trasporto dei materiali, alla costruzione, manutenzione, demolizione e smaltimento/riciclo.

La somma di queste due componenti fornisce un quadro più accurato dell’impatto climatico di un edificio.

Tempistiche e obblighi della direttiva

La Direttiva EPBD prevede un’introduzione graduale degli obblighi:

  • Dal 2028: il calcolo e l’indicazione del GWP nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) saranno obbligatori per i nuovi edifici con superficie utile superiore a 1.000 m².
  • Dal 2030: l’obbligo si estenderà a tutte le nuove costruzioni, indipendentemente dalla superficie.
  • Entro il 2027: gli Stati membri dovranno definire tabelle di marcia nazionali con valori limite di GWP e obiettivi di riduzione.

Il regolamento delegato modifica l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275, specificando le modalità di calcolo.

L’allegato tecnico

L’allegato al regolamento delegato (ST-16953-2025-ADD-1) stabilisce le regole tecniche vincolanti per il calcolo del GWP. Prevede:

  • Un periodo di studio di 50 anni.
  • L’espressione del GWP in kg di CO₂ equivalente per metro quadrato di superficie utile.
  • Una definizione chiara della superficie utile, basata su standard internazionali.

Questo allegato è una norma applicabile direttamente, con impatto diretto su progettazione e certificazione.

Le fasi del ciclo di vita edilizio

L’allegato suddivide la vita di un edificio in fasi standardizzate per il calcolo del GWP:

  • A1-A3: produzione delle materie prime e dei materiali.
  • A4-A5: trasporto e costruzione.
  • B1-B7: fase d’uso (consumi energetici, manutenzione, sostituzioni).
  • C1-C4: fine vita (demolizione, trasporto e smaltimento rifiuti).
  • D: benefici derivanti da riciclo e riutilizzo.

Trasparenza nell’APE

Il risultato del calcolo del GWP sarà integrato nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in un formato trasparente. L’APE dovrà includere una tabella dettagliata che mostri l’impatto di ogni fase del ciclo di vita. Questo permetterà di valutare se un edificio è veramente “verde” non solo per i consumi operativi, ma anche per l’impatto dei materiali e delle altre fasi.

Articolo precedenteEdilizia Circolare: lo standard UNI per città intelligentiEdilizia circolareArticolo successivo Portaltermico 3.0: novità e vantaggi per il Conto TermicoPortaltermico 3.0

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Articoli recenti

 Bonus Energia 2026: nuovi aiuti per le famiglie14 Marzo 2026
Riqualificazione energetica Italia: +4,5 classi e risparmi da 1.800€7 Marzo 2026
Multidisciplinarità Termica: la chiave del futuro27 Febbraio 2026

ITER srl

ITER opera nel settore impianti di riscaldamento , energia solare, condizionamento e antincendio rivolgendosi a complessi immobiliari organizzati , ad aziende industriali e commerciali, enti e strutture pubbliche.

Contatti

Iter srl Via Selvanesco 57, 20141 Milano
C.F. e P.I.:09865930151
+39.02.89.30.2104
+39.02.89.30.5310
info@iterservice.it
Lun. - Ven. 8:00 - 18:00

SERVIZI

• Condizionamento
• Conduzione
• Riqualificazione
• Termoregolazione
• Progettazione
• Antincendio

L’impresa ha ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis e sono pubblicati nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012.
E’ possibile verificare gli stessi sul sito del Mise all’indirizzo https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”.
Privacy Policy

About This Sidebar

You can quickly hide this sidebar by removing widgets from the Hidden Sidebar Settings.

Recent Posts

 Bonus Energia 2026: nuovi aiuti per le famiglie14 Marzo 2026
Riqualificazione energetica Italia: +4,5 classi e risparmi da 1.800€7 Marzo 2026
Multidisciplinarità Termica: la chiave del futuro27 Febbraio 2026

Categorie

  • News
  • Senza categoria

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}