La Commissione Europea ha introdotto un nuovo regolamento (C/2025/8723) che rende obbligatorio il calcolo del Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) per l’intero ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione.
La misura si basa sulla revisione della Direttiva EPBD (2024/1275), con l’obiettivo di standardizzare la metodologia di calcolo del GWP tra i paesi membri, trasformandolo da parametro facoltativo a requisito normativo. Il focus è promuovere l’adozione di un approccio basato sull’analisi del ciclo di vita (LCA) per definire i nuovi standard costruttivi europei.
Il GWP del ciclo di vita
Il GWP non si limita a valutare il consumo energetico di un edificio, ma quantifica il suo contributo alle emissioni di gas serra lungo tutta la sua esistenza. Le nuove costruzioni, pur rappresentando solo l’1% della superficie totale, sono responsabili di circa il 18% delle emissioni totali del settore edilizio. Inoltre, il settore delle costruzioni e demolizioni genera il 40% dei rifiuti complessivi nell’UE. Integrare il calcolo del GWP è quindi fondamentale per la decarbonizzazione del settore.
Componenti del calcolo GWP
Il calcolo del GWP include due tipi principali di emissioni:
- Emissioni operative: derivanti dal consumo energetico per riscaldamento, raffrescamento e funzionamento dell’edificio.
- Emissioni incorporate (Embodied Carbon): associate alla produzione e trasporto dei materiali, alla costruzione, manutenzione, demolizione e smaltimento/riciclo.
La somma di queste due componenti fornisce un quadro più accurato dell’impatto climatico di un edificio.
Tempistiche e obblighi della direttiva
La Direttiva EPBD prevede un’introduzione graduale degli obblighi:
- Dal 2028: il calcolo e l’indicazione del GWP nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) saranno obbligatori per i nuovi edifici con superficie utile superiore a 1.000 m².
- Dal 2030: l’obbligo si estenderà a tutte le nuove costruzioni, indipendentemente dalla superficie.
- Entro il 2027: gli Stati membri dovranno definire tabelle di marcia nazionali con valori limite di GWP e obiettivi di riduzione.
Il regolamento delegato modifica l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275, specificando le modalità di calcolo.
L’allegato tecnico
L’allegato al regolamento delegato (ST-16953-2025-ADD-1) stabilisce le regole tecniche vincolanti per il calcolo del GWP. Prevede:
- Un periodo di studio di 50 anni.
- L’espressione del GWP in kg di CO₂ equivalente per metro quadrato di superficie utile.
- Una definizione chiara della superficie utile, basata su standard internazionali.
Questo allegato è una norma applicabile direttamente, con impatto diretto su progettazione e certificazione.
Le fasi del ciclo di vita edilizio
L’allegato suddivide la vita di un edificio in fasi standardizzate per il calcolo del GWP:
- A1-A3: produzione delle materie prime e dei materiali.
- A4-A5: trasporto e costruzione.
- B1-B7: fase d’uso (consumi energetici, manutenzione, sostituzioni).
- C1-C4: fine vita (demolizione, trasporto e smaltimento rifiuti).
- D: benefici derivanti da riciclo e riutilizzo.
Trasparenza nell’APE
Il risultato del calcolo del GWP sarà integrato nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in un formato trasparente. L’APE dovrà includere una tabella dettagliata che mostri l’impatto di ogni fase del ciclo di vita. Questo permetterà di valutare se un edificio è veramente “verde” non solo per i consumi operativi, ma anche per l’impatto dei materiali e delle altre fasi.


