Approvato dal CdM il decreto che recepisce la direttiva RED III: obiettivo rinnovabili al 42,5% entro il 2030 e autorizzazioni rapide in zone dedicate
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera preliminare al decreto legislativo che recepisce la direttiva europea RED III, volta a promuovere le energie rinnovabili. Il provvedimento innalza al 42,5% entro il 2030, il nuovo obiettivo vincolante dell’UE per la quota di energia da fonti rinnovabili.
I nuovi target
Il decreto RED III innalza l’obiettivo nazionale di rinnovabili nei consumi energetici complessivi dal 30% al 39,4%. Ridimensiona invece i target annuali per il riscaldamento e raffrescamento: +0,8% medio annuo dal 2021 al 2025 e +1,1% dal 2026 al 2030, ma li rende vincolanti. Introdotto anche un obiettivo indicativo del 40,1% di energia rinnovabile prodotta negli edifici entro il 2030. Per l’industria, il testo prevede un incremento medio annuo dell’uso di FER di almeno 1,6 punti percentuali, sia per usi energetici che non.
Entro il 2030, almeno il 5% della nuova capacità rinnovabile installata dovrà derivare da tecnologie innovative, cioè soluzioni avanzate che migliorano quelle esistenti o valorizzano tecnologie non ancora pienamente commerciali. La bozza del decreto interviene anche sul tema degli incentivi per biogas e biometano, introducendo nuovi obiettivi specifici per il settore, precisamente recita: “Il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici rispetto all’idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell’industria è pari ad almeno il 42 % entro il 2030 e il 60 % entro il 2035″.
I requisiti
La bozza del decreto conferma quanto previsto dal Conto Termico. Quindi, per accedere agli incentivi, le pompe di calore devono rispettare precisi requisiti tecnici. Per i modelli elettrici, sono richiesti valori minimi di efficienza definiti dai regolamenti europei sull’ecoprogettazione, calcolati in condizioni climatiche medie. Ad esempio, per una pompa aria/aria fino a 12 kW, è necessario un rendimento stagionale (ηs%) di almeno 149 e uno SCOP minimo di 3,8, come previsto dalla norma UNI EN 14825.
Le prestazioni devono essere dichiarate dal produttore e certificate tramite test standard. Per le pompe di calore che producono solo acqua calda sanitaria, è obbligatoria una classe energetica almeno pari ad A. Per le pompe di calore “add-on”, cioè installate in abbinamento a un generatore di calore già esistente, gli incentivi sono concessi solo se la caldaia preesistente ha meno di 5 anni. Se si tratta di una caldaia a gas, devono essere rispettati anche i requisiti minimi di efficienza.
Per quanto riguarda il solare termico e il solar cooling, tra le condizioni per accedere ai contributi figurano la certificazione Solar Keymark per i collettori e, nel caso di sistemi a concentrazione, un’approvazione tecnica da parte dell’ENEA. Inoltre, è richiesto che la producibilità specifica superi determinati valori minimi, calcolati a una temperatura media di 50°C:
- Collettori piani: >300 kWht/m2 anno.
- Collettori sottovuoto/tubi evacuati: >400 kWht/m2 anno.
- Collettori a concentrazione: >550 kWht/m2 anno.
- Sistemi Prefabbricati UNI EN 12976: >400 kWht/m2 anno.


