Il Conto Termico 3.0 rappresenta uno strumento fondamentale per il sostegno all’efficienza energetica. Tuttavia, per ottimizzare i benefici economici, è necessario conoscere le regole sulla “cumulabilità”, ovvero la possibilità di sommare questo incentivo ad altre agevolazioni per il medesimo investimento.
In linea di principio, il Conto Termico 3.0 non può essere associato ad altri incentivi statali che coprano le stesse spese. Per “incentivi statali” si intendono i contributi erogati dalle Amministrazioni centrali, inclusi i crediti d’imposta (come Transizione 5.0), il superammortamento e l’iperammortamento.
Esistono però delle eccezioni specifiche. Il cumulo è infatti sempre permesso con: fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse.Un divieto assoluto riguarda invece i Certificati Bianchi: queste due forme di incentivo non sono mai integrabili tra loro, poiché entrambi gravano sulle tariffe di energia elettrica e gas.
Obblighi di trasparenza
Per garantire il rispetto delle norme, chi richiede l’incentivo (Soggetto Responsabile) deve dichiarare sul Portale dedicato la presenza di eventuali altri finanziamenti pubblici, fornendo i dettagli necessari e i codici identificativi del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) dove richiesto.
Specifiche per tipologia di soggetto
- Pubbliche Amministrazioni (PA) ed Enti del Terzo Settore (ETS) non economici: per gli edifici di proprietà e in uso diretto a questi soggetti, il Conto Termico è cumulabile con finanziamenti pubblici di ogni livello (regionali, provinciali, europei e fondi PNRR). L’unico limite è che la somma totale dei contributi a fondo perduto non ecceda il 100% delle spese sostenute.
- Imprese ed ETS economici: le aziende possono cumulare il Conto Termico con altri aiuti di Stato, a patto che questi non siano di origine statale. In questo caso, bisogna comunque rispettare i limiti di intensità d’aiuto previsti dalla normativa.
- Privati e Condomini: per i cittadini e i condomini vige la regola restrittiva: non è possibile sommare il Conto Termico ad altri incentivi statali per le medesime voci di spesa, salvo le eccezioni generali già menzionate.
Incentivi per l’autoconsumo e interventi tramite terzi
Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, è sempre ammesso il cumulo con gli incentivi legati alla condivisione dell’energia (decreto CACER), nel rispetto delle specifiche soglie di legge. Infine, qualora l’intervento venga realizzato tramite una ESCO, una Comunità Energetica (CER) o gruppi di autoconsumatori che agiscono per conto di terzi, i limiti di cumulabilità applicati saranno quelli relativi al soggetto finale che riceve il beneficio energetico.


