Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni integrative al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che regolano i procedimenti amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
L’11 dicembre 2025 entrerà in vigore il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, noto come “Correttivo al TU FER” (Testo Unico delle Rinnovabili). Questo provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre, introduce importanti modifiche e integrazioni al Testo Unico, con l’obiettivo di semplificare le procedure e recepire le richieste del Parlamento.
Le Modifiche Richieste dal Parlamento:
Diverse integrazioni sono state apportate allo schema originale su indicazione della Camera dei Deputati:
- Revisione della Potenza: La definizione di “revisione della potenza” ora include esplicitamente i sistemi di accumulo e gli elettrolizzatori eventualmente connessi agli impianti.
- Infrastrutture Indispensabili: La nuova definizione di “infrastrutture indispensabili” è stata estesa anche alle infrastrutture di trasformazione dell’energia, oltre a quelle di trasmissione e distribuzione.
- Piattaforma SUER: L’istituzione della Piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili) è stata assegnata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, anziché al Ministero della Pubblica Amministrazione.
- Sanzioni per Mancato Ripristino: Le sanzioni per il mancato ripristino dei luoghi alla scadenza dell’impianto sono state ridefinite. Ora variano tra 25.000 e 100.000 euro per impianto, e tra 2.000 e 8.000 euro per ogni ettaro o frazione non ripristinati. In precedenza, la sanzione era fissa tra 15.000 e 50.000 euro per potenze inferiori a 1 MW.
- Impianti Fotovoltaici Flottanti: Gli impianti fotovoltaici galleggianti rientrano nell’edilizia libera solo se hanno una potenza inferiore a 10 MW e occupano meno del 20% della superficie bagnata. Lo schema preliminare non prevedeva limiti di potenza o vincoli.
Principali Novità del Correttivo TU FER:
- Impianto Ibrido: La nozione di “impianto ibrido” è stata ridefinita per includere sia i progetti che combinano diverse fonti rinnovabili, sia le installazioni integrate con sistemi di accumulo o elettrolizzatori.
- Edilizia Libera e Tutela: Se gli interventi in edilizia libera riguardano beni, aree o siti tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, o interferiscono con vincoli di rischio idrogeologico, difesa nazionale, salute, pubblica incolumità (inclusi rischi sismici, vulcanici e prevenzione incendi), si applica la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
- PAS in Aree Idonee: Gli interventi soggetti a PAS che ricadono in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione sono considerati automaticamente “non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati” e “compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti”. Questo vale anche per gli interventi in attività libera.
- Comune Competente per PAS: Viene chiarito come individuare il comune competente o il punto di contatto unico per il proponente in caso di impianti che interessano più territori.
- Autorizzazione Unica (AU): Il Correttivo specifica che l’AU comprende la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione di Incidenza Ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e culturale, e il rilascio di eventuali titoli edilizi. La verifica di assoggettabilità a VIA, se necessaria, deve precedere l’AU e avere una durata massima di 90 giorni.
- Tempistiche Ridotte per AU: Sono previste tempistiche ridotte per l’AU in caso di installazione di pompe di calore sotto i 50 MW e per tutti gli interventi di revisione della potenza con un incremento non superiore al 15%.


