Il nuovo decreto sui Certificati Bianchi stabilisce i target annuali di risparmio energetico per il periodo 2025-2030, in coerenza con il PNIEC. A doverli rispettare saranno i distributori di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali
Il Ministero dell’Ambiente ha approvato il decreto che regola i Certificati Bianchi per il 2025-2030, confermandoli come strumento chiave per gli obiettivi di efficienza energetica del PNIEC. Il testo introduce semplificazioni e apre alla possibilità di incentivi tramite aste al ribasso per tecnologie o settori specifici.
Il decreto del Ministro dell’Ambiente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, aggiorna il quadro normativo dei Certificati Bianchi, uno degli strumenti centrali per l’efficienza energetica in Italia. Firmato il 21 luglio 2025 e registrato il 28 agosto, il testo stabilisce gli obblighi di risparmio per i distributori di energia e le regole per accedere agli incentivi, con il via libera della Conferenza Unificata, di ARERA e del Ministero dell’Agricoltura.
Obiettivi e obblighi per i distributori
Il decreto stabilisce i target annuali di risparmio energetico per il periodo 2025-2030, in coerenza con gli obiettivi del PNIEC. A doverli raggiungere saranno i distributori di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali, individuati come soggetti obbligati. L’obbligo, espresso in milioni di Titoli di Efficienza Energetica (TEE o certificati bianchi), è crescente: per l’elettricità si passerà da 0,85 milioni di TEE nel 2025 a 1,79 milioni nel 2030.
Mentre, per il gas naturale si andrà da 0,52 milioni di TEE nel 2025 a 1,09 milioni nel 2030. Ciascun distributore obbligato dovrà contribuire in misura proporzionale alla quantità di energia distribuita. Entro il 31 ottobre di ogni anno, ARERA comunicherà al Ministero e al GSE la quota di obbligo a carico di ciascun soggetto.
Requisiti e modalità di ammissione
Il decreto chiarisce i requisiti per accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi, dove possono partecipare i soggetti obbligati, i distributori non obbligati e enti pubblici o privati certificati (UNI CEI 11352, ISO 50001) o con un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE).
Sono definite con precisione alcune voci chiave, come “inizio lavori” e “componente rigenerato”, e vengono indicate le modalità per calcolare i risparmi energetici addizionali. Restano esclusi i progetti realizzati solo per adeguarsi a obblighi normativi, a meno che non garantiscano un risparmio superiore a quanto previsto per legge.
Il decreto prevede misure di semplificazione e supporto per facilitare l’accesso al meccanismo. Il GSE dovrà fornire una guida operativa, strumenti di simulazione e una banca dati dei progetti approvati per promuovere le best practice. È inoltre previsto un meccanismo di stabilità: se i certificati emessi risultano insufficienti rispetto agli obiettivi, il Ministro potrà adeguare gli obblighi futuri per mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta.
Le aste dopo il 2030
La principale novità introdotta dal decreto è la possibilità di adottare un nuovo sistema di incentivi basato su aste al ribasso. L’articolo 17 prevede che il GSE possa organizzare aste in cui si concorrerebbe sul costo per TEP risparmiato, focalizzandosi su tecnologie o settori specifici.
Infine, il decreto guarda anche oltre il 2030: in mancanza di nuovi obiettivi dopo tale data, il GSE si impegnerà ad acquistare i certificati bianchi dei progetti ancora attivi, riconoscendo un valore medio basato sui prezzi del periodo 2025-2030, a tutela degli investimenti effettuati.


