L’Italia è determinata a raggiungere i suoi obiettivi energetici per il 2030, e un passo cruciale in questa direzione è l’aumento delle energie rinnovabili nel settore termico.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha firmato il Decreto OIERT, che introduce nuovi obblighi per le aziende che vendono energia termica a terzi. Questo provvedimento, atteso da tempo, mira a promuovere attivamente la transizione verso fonti di calore più sostenibili.
Un percorso lungo e complesso
Il cammino del Decreto OIERT è stato caratterizzato da un lungo periodo di gestazione. Inizialmente proposto a dicembre per una consultazione pubblica, il testo ha subito diversi rinvii. La data di entrata in vigore degli obblighi, inizialmente fissata per il 1° gennaio 2024, è stata posticipata prima al 1° gennaio 2025 e poi al 1° gennaio 2026, anche a causa degli interventi legislativi noti come “Milleproroghe”. Ora, a quasi due anni e mezzo dalla prima bozza, il decreto è finalmente pronto per la pubblicazione e l’entrata in vigore.
Le reazioni del settore
La firma del decreto è stata accolta con un misto di soddisfazione e cautela dagli operatori del settore. Roberto Rossi, presidente di ASSISTAL (l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management), ha evidenziato l’importanza del provvedimento come un passo concreto verso la transizione energetica. Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità di tutelare le imprese che hanno già investito e partecipato a gare pubbliche in buona fede, prima che questi nuovi obblighi fossero introdotti. Per questo motivo, ASSISTAL ha richiesto al MASE la definizione di una circolare esplicativa che possa aiutare sia le imprese che le Stazioni Appaltanti a superare eventuali criticità e ad adeguarsi alle nuove normative.
Il contenuto del DM OIERT
Il Decreto OIERT nasce dal recepimento della Direttiva europea RED III. Il d.lgs. del 8 novembre 2021, n. 199, aveva già introdotto l’obbligo di incrementare l’energia rinnovabile termica nelle forniture a partire dal 1° gennaio 2024. Il nuovo decreto ministeriale ha il compito di definire le modalità pratiche di attuazione e di verifica di questo obbligo, oltre a stabilire le misure di “compensazione” per coloro che non lo rispetteranno.
Le aziende che vendono energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, per quantità superiori a 500 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) all’anno, dovranno garantire quote crescenti di energia rinnovabile nell’energia venduta. Chi non adempirà a questi obblighi sarà tenuto a versare un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
I soggetti coinvolti
Il perimetro dei soggetti potenzialmente obbligati comprende tre categorie principali di sistemi di riscaldamento e raffrescamento:
– Teleriscaldamento e teleraffrescamento: l’obbligo si applica all’energia venduta per il riscaldamento e il raffrescamento, escludendo il calore di processo.
– Impianti di cogenerazione: riguarda le vendite di energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento, escludendo il calore di processo e gli impianti già inclusi nella categoria del teleriscaldamento.
– Impianti di riscaldamento e/o raffrescamento: si riferisce a quelli che operano al di fuori dei sistemi di teleriscaldamento.
Obiettivi nazionali per le rinnovabili termiche
Gli obiettivi per le rinnovabili termiche in Italia sono stati incrementati a seguito della nuova Direttiva RED III e dell’aggiornamento 2023 del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima). Nello specifico, lo scenario di consumo energetico da fonti rinnovabili nel settore termico prevede un target complessivo del **36,7%** entro la fine del decennio. Per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, la Direttiva europea prevede un incremento della quota rinnovabile che porti a circa il **48%** entro lo stesso anno.
Come funzionano gli incrementi obbligatori
Il decreto stabilisce che gli incrementi annuali obbligatori di energia rinnovabile si ridurranno proporzionalmente all’aumentare della quota storica di rinnovabili già posseduta da un’azienda. Questo significa che:
– Le aziende che partono da una quota storica di rinnovabili pari allo 0% dovranno seguire la traiettoria di riferimento massima, che prevede un aumento progressivo dall’1,00% nel 2024 fino al 9,00% nel 2030, per raggiungere l’obiettivo finale del 48%.
– Le aziende che presentano già una quota storica di rinnovabili molto alta (superiore al 90%-95%, fino al 100%) saranno esentate dall’obbligo di incremento, avendo già raggiunto o superato gli obiettivi.
– Per i nuovi entranti nel mercato, è prevista una quota minima di rinnovabili da raggiungere nel primo anno, calcolata come la somma degli incrementi annuali di riferimento. Dal secondo anno in poi, si applicheranno le traiettorie incrementali in base alla quota rinnovabile del primo anno.
I soggetti obbligati che non rispetteranno il vincolo normativo dovranno corrispondere un importo in euro. Questo importo sarà calcolato moltiplicando il valore del costo aggiuntivo di una TEP di energia termica rinnovabile per il numero di TEP di mancata produzione da fonti energetiche rinnovabili rispetto a quanto dovuto.


