Il panorama normativo italiano in materia di efficienza energetica degli edifici si prepara a un’importante evoluzione con l’introduzione del Nuovo Decreto Requisiti Minimi
Dal 28 ottobre 2025 è in adozione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, il provvedimento non si configura come una rottura radicale con il passato, bensì come un consolidamento e un affinamento del quadro esistente. L’obiettivo primario è armonizzare le direttive nazionali con le più recenti evoluzioni delle norme UNI e le direttive europee in fase di recepimento, garantendo una maggiore chiarezza e rigore nel settore.
Per i professionisti della progettazione energetica, la comprensione delle novità e delle scadenze operative diventa cruciale. Questo approccio proattivo permetterà di affrontare l’entrata in vigore del decreto, prevista per giugno 2026, con la massima preparazione e senza intoppi. La normativa si applicherà indistintamente a edifici pubblici e privati, residenziali e non residenziali, nuove costruzioni e ristrutturazioni, ribadendo che i requisiti minimi energetici sono un pilastro ineludibile della progettazione, a prescindere dalla tipologia di intervento o dalla presenza di incentivi.
Cosa cambia con il Decreto
Il Nuovo Decreto Requisiti Minimi introduce una serie di modifiche significative che mirano a rafforzare la precisione e la coerenza delle definizioni tecniche. Tra le novità più rilevanti spicca un chiarimento approfondito su concetti chiave come la superficie disperdente, il volume climatizzato e il rapporto di forma S/V, elementi fondamentali per una corretta modellazione energetica degli edifici. Viene inoltre aggiornata la definizione di ponte termico, ora pienamente allineata alla norma UNI EN ISO 10211, che lo identifica come una distorsione bidimensionale del flusso termico.
Un’ulteriore conferma riguarda il ruolo cruciale della trasmittanza termica periodica YIE, essenziale per valutare il comportamento estivo dell’involucro edilizio. Queste precisazioni impongono una maggiore attenzione alla qualità dei dati di input e alla modellazione dettagliata dell’edificio. Un altro aspetto innovativo è l’introduzione e il rafforzamento degli obblighi relativi alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. È fondamentale sottolineare che le colonnine di ricarica, pur essendo un obbligo progettuale e infrastrutturale, non influiscono sul calcolo della prestazione energetica dell’edificio, le cui verifiche rimangono invariate. Questo richiede una chiara separazione tra i due aspetti nella documentazione progettuale.
Standardizzazione e futuro del calcolo energetico: il ruolo delle norme UNI/TS 11300
Il decreto consolida ulteriormente il quadro normativo attraverso l’aggiornamento dell’elenco delle norme tecniche di riferimento, confermando l’intero corpus delle UNI/TS 11300, dalla parte 1 alla parte 6. Questo significa che la prestazione energetica di un edificio sarà definita come il risultato complessivo di tutti i servizi energetici, includendo non solo i fabbisogni per riscaldamento e raffrescamento, ma anche l’acqua calda sanitaria, la ventilazione, l’illuminazione e persino ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
Questa visione olistica garantisce una valutazione più completa e realistica dell’efficienza energetica. Un’altra modifica importante riguarda la soppressione di alcuni riferimenti temporali allo sviluppo del metodo di calcolo orario. Lungi dall’essere un passo indietro, questa decisione riflette un adeguamento dei tempi normativi, con la chiara prospettiva che il calcolo dinamico orario assumerà un ruolo sempre più centrale in futuro, in linea con l’evoluzione della normativa europea (EPBD). Questo approccio progressivamente supererà le semplificazioni attualmente in uso, portando a valutazioni energetiche ancora più precise e dinamiche.
Prepararsi all’entrata in vigore
Il Nuovo Decreto Requisiti Minimi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione, fissando la data operativa a giugno 2026. A partire da quel momento, tutti i progetti soggetti ai requisiti minimi dovranno essere verificati in conformità al nuovo impianto normativo. È fondamentale monitorare eventuali provvedimenti regionali di adeguamento, specialmente nelle regioni che dispongono di propri sistemi di calcolo e controllo.
Il decreto sottolinea inoltre l’importanza cruciale dell’affidabilità degli strumenti di calcolo. I software utilizzati per la progettazione energetica dovranno essere costantemente aggiornati alle norme tecniche vigenti, coerenti con le definizioni e i requisiti del nuovo decreto e in grado di gestire correttamente involucro, impianti e servizi energetici.
In sintesi, il Nuovo Decreto Requisiti Minimi, in vigore da giugno 2026, non stravolge il sistema, ma ne rafforza la coerenza e il rigore tecnico, richiedendo maggiore attenzione alla modellazione dell’edificio e ai servizi energetici e confermando la necessità di strumenti di calcolo affidabili e aggiornati. Per i professionisti della progettazione energetica, rappresenta un’evoluzione naturale del quadro normativo, da affrontare con consapevolezza tecnica e preparazione operativa.


